DIRITTO DI VOTO DEGLI ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI E DEI NON DEAMBULANTI

Rilascio della certificazione Medica per l'esercizio del voto

Data di pubblicazione:
25 Maggio 2022
DIRITTO DI VOTO DEGLI ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI E DEI NON DEAMBULANTI

Ai sensi degli artt. 41 del T.U. n. 570 del 16 maggio 1960 e 55 del D.P.R. n. 361 del 30 marzo 1957, così come modificati dalla Legge n. 17 del 5 febbraio 2003, gli elettori fisicamente impediti hanno la possibilità di esercitare il proprio voto con l’assistenza in cabina di una persona liberamente scelta, appartenente alla propria famiglia, oppure da un altro elettore, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.

Sono fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i quali dovranno esibire al Presidente del seggio apposita certificazione medica, rilasciata esclusivamente dai funzionari medici designati dai competenti organi dell’ASL, attestante che l’infermità fisica impedisce l’espressione del voto senza l’aiuto di altro elettore. Detti certificati saranno immediatamente e gratuitamente rilasciati nei giorni e negli orari stabiliti, come da Allegato.

Su richiesta dell’interessato, corredata della relativa documentazione, la normativa prevede che possa essere previamente inserita l’annotazione del diritto al voto assistito (ADV) a cura del Comune di iscrizione, consistente nell’apposizione di un corrispondente timbro sulla tessera elettorale del cittadino.

L'impedimento fisico, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, essendo escluse le infermità che influiscono sulla sfera psichica dell'elettore. Coloro che siano in possesso di libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno in favore di ciechi civili per cecità assoluta ovvero siano titolari di tessera elettorale su cui è già stato apposto il simbolo o codice per il diritto di voto assistito non necessitano di alcuna certificazione medica.

 

Per i non deambulanti, invece, l’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 prevede che il disabile, iscritto a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possa esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in uno stabile privo di barriere architettoniche. Il medesimo dovrà esibire al Presidente del Seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale perosnale, un'attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., sempre nelle sedi, nei giorni e negli orari indicati nell'Allegato.  

Ultimo aggiornamento

Venerdi 15 Marzo 2024