NON APPLICAZIONE STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI PREVISTI DALL’ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29/12/2022 N. 197

Data di pubblicazione:
01 Febbraio 2023
NON APPLICAZIONE STRALCIO PARZIALE DEI CARICHI PREVISTI DALL’ART. 1, COMMI 227 E 228 L. 29/12/2022 N. 197

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 25/01/2023 ha disposto, ai sensi del comma 229 art. 1 della L. 29/12/2022 n. 197, la non applicazione delle disposizioni previste dai commi 227 e 228 dell’art. 1 della stessa Legge, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 € iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Tuttavia si evidenzia che il comma 231 della stessa Legge consente ai debitori di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 16 Settembre 2024