Gli elenchi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello e gli eventuali reclami sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise e al presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello.
Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise. La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei giudici popolari ordinari di Corte di Assise i giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.
Successivamente si procede alle estrazioni dei nominativi dei Giudici Popolari per la Corte d’Assise e per la Corte d’Assise d’Appello. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo.