Finalità dell'intervento
Ai sensi delle D.G.R. 1138/2019 D.G.R. 1424/2020, D.G.R. 179/2021 sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani non autosufficienti (ivi inclusi coloro che fanno parte di Ordini Religiosi della Chiesa Cattolica) residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 22 (di seguito ATS 22), che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l'aiuto di assistenti familiari privati in possesso di regolare contratto di lavoro, nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare, predisposto dal Servizio Sociale di residenza, in accordo con le Unità Valutative Integrate per i casi di particolare complessità.
Requisiti/modalità di presentazione delle domande
Sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani non autosufficienti le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni.
La persona anziana assistite deve:
- aver compiuto 65 anni;
- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento (non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento); vige, in ogni caso, l' equiparabilità dell' assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed ivi domiciliata (non saranno accogliibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla LR. 20/2002 e LR. 20/2000). In caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la regione Marche;
- usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell' Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento, assieme all' Unità Valutativa Integrata (UVI) di cui l'assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità.
Possono presentare domanda:
- l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- i familiari (parente entro il 4° grado o affine entro il 2° grado), che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
- il soggetto incaricato della tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).
Coloro che hanno percepito l'assegno di cura nell'ultimo bando dovranno presentare una comunicazione (modello A), pena l'esclusione, in cui sia espressa la volontà dicontinuare a percepire l'assegno di cura, allegando l'attestazione I.S.E.E. ordinario, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi.
Presentazione della domanda
La domanda, redatta su apposito modello, dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 12 giugno 2021 pena l'esclusione, direttamente presso il protocollo del proprio Comune di residenza oppure inviate a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro postale dell'Ufficio accettante) o a mezzo pec all'indirizzo istituzionale del Comune di Residenza.
La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:
- attestazione I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi.
Per la valutazione ai fini dell'accesso all'assegno, l'Ente erogatore terrà conto dell'I.S.E.E. calcolato sul nucleo familiare anagrafico. Nel caso di ISEE calcolati su nuclei familiari non corrispondenti a quelli anagrafici si provvederà all'automatica archiviazione della domanda.
Si fa presente che di norma l'eventuale badante non fa parte del nucleo familiare anagrafico;
2. copia dell'ultimo verbale di invalidità civile al 100%, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3. copia di un valido documento di identità del richiedente.
Coloro che hanno percepito l'assegno di cura nello scorso anno dovranno presentare:
- una comunicazione (modello A) entro e non oltre il 12/06/2021 pena l'esclusione, allegando l'attestazione I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi;
- copia dell'ultimo verbale di invalidità civile al 100%, con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;