Bonus vacanze fino al termine del 2021: guida aggiornata e riepilogo delle regole

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo vademecum della misura che è stata prorogata al 31 dicembre 2021

Data di pubblicazione:
23 Giugno 2021
Bonus vacanze fino al termine del 2021: guida aggiornata e riepilogo delle regole

Guida_Bonus_Vacanze_07062021.pdf

C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per usufruire del bonus vacanze anche presso agenzie di viaggio e tour operator.

In allegato, è disponibile la guida aggiornata su come richiedere il bonus.

NB - all’interno del cassetto fiscale dell’area riservata delle Entrate è possibile visualizzare la notifica di avvenuto utilizzo.

Bonus vacanze: veloce riepilogo

Il decreto legge n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha istituito il “tax credit vacanze”, un bonus da richiedere entro il 31 dicembre 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto legge n. 73/2021 - decreto “Sostegni-bis”).

Il decreto “Milleproroghe” (decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021) ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione. Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.

Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

Il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.

Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Venerdi 15 Marzo 2024