Si rende noto che sono aperti i termini per l’accesso ai contributi di cui alla L.R. 8/2025 riservati ai cittadini italiani o di un paese appartenente all’Unione Europea ovvero a cittadini che non appartengono all’Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o regolarmente soggiornanti in possesso del permesso di soggiorno di durata biennale, anagraficamente residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale XXII, per i seguenti interventi di sostegno a persone e famiglie in relazione al superamento delle situazioni di disagio economico e sociale, individuati dalla Regione Marche con DGR n. 923/2026:
1. sostegno economico della natalità e della maternità e delle spese connesse alla cura e all’accoglienza dei nuovi nati
Il richiedente deve:
a) avere un figlio/a nato/a nel periodo intercorrente tra il 01/01/2026 alla data di presentazione della domanda;
b) essere convivente e coabitare con il figlio nato per il quale si richiede il contributo;
c) essere in possesso di ISEE ordinario o per minorenni in corso di validità pari o inferiore a € 20.000,00;
2. sostegno economico a favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica mediante erogazione di contributi
Il richiedente deve:
a) essere in possesso di una delle seguenti condizioni soggettive richieste per l'intervento:
- appartenere ad un nucleo familiare monoparentale inteso come nucleo composto da un solo genitore e da uno o più figli a carico;
- essere genitore separato o divorziato che, in forza di un provvedimento giudiziale o di un accordo omologato, sia tenuto in via prevalente od esclusiva al versamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio/i minorenne/i fiscalmente/i a carico;
b) essere in possesso di ISEE ordinario entro la soglia di € 20.000,00;
c) presentare la documentazione comprovante il possesso della condizione soggettiva (omologa di separazione o sentenza di divorzio);
L’ammontare del contributo spettante agli aventi diritto sarà pari a € 500,00, riconosciuto secondo le modalità indicate nell’allegato Avviso.
Le domande, redatte su apposito modello, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01.10.2026, pena l’esclusione, secondo le seguenti modalità:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo sito a Folignano in Viale Genova, n. 23;
- a mezzo raccomandata A/R (in tal caso per la verifica del rispetto dei termini farà fede il timbro postale dell’Ufficio accettante);
- via PEC all’indirizzo che segue: comune.folignano@emarche.it.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- attestazione ISEE ordinario o per minorenni (nel caso di genitori non conviventi e con diversa residenza) in corso di validità unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica DSU, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e relativi decreti attuativi. Nel caso in cui l’ISEE presenti difformità o omissioni, la domanda non potrà essere presa in esame e l’interessato è tenuto a procedere tempestivamente alla regolarizzazione della dichiarazione resa entro il termine di scadenza di presentazione delle richieste, pena l’esclusione;
- ogni ulteriore documento specifico previsto dall’allegato Avviso (come ad esempio per l’intervento 2) l’omologa di separazione o la sentenza di divorzio).
INFO: 331. 27 94 523 - 331. 27 94 330